Un alloggio a canone agevolato di proprietà del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria può essere ottenuto in affitto mediante il relativo bando di concorso; il bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della RS, nel giornale Primorske novice e sul sito web del Comune città di Capodistria. Il bando è aperto ai cittadini della Repubblica di Slovenia che hanno residenza nel Comune città di Capodistria.
In considerazione dei redditi percepiti dai richiedenti si formano due graduatorie distinte: la graduatoria A per i richiedenti con i redditi più bassi, quella B invece per quelli con un reddito più consistente, i quali hanno l’obbligo di corrispondere la cauzione e una determinata quota di partecipazione.
I moduli per l’inoltro delle richieste per la locazione degli alloggi a canone agevolato sono disponibili nel periodo in cui è aperto il singolo bando.
La domanda del singolo richiedente che adempie le condizioni del bando viene valutata con un determinato punteggio. L’assegnazione del punteggio procede in ossequio al Regolamento sulla locazione degli alloggi a canone agevolato e nel rispetto delle condizioni stabilite nel singolo bando. Sulla base dei punteggi assegnati vengono formate le due graduatorie, la A e la B.
I beneficiari del bando sono i richiedenti con ottenuti i punteggi più alti, fino all’esaurimento degli alloggi a disposizione. Gli assegnatari degli alloggi stipulano il contratto di locazione a tempo indeterminato ed a canone agevolato.
Per determinare il canone di affitto sovvenzionato, nel conteggio dell’ammontare del canone agevolato si tiene conto della superficie effettiva dell’alloggio utilizzata dal locatario. La metratura si considera fino alla superficie adeguata in rapporto al numero degli utenti, come dall’articolo 87 della Legge sull’edilizia abitativa. Se il proprietario dell’appartamento riscuote un canone inferiore di quello consentito, la sovvenzione si conteggia in base al canone più basso. La sovvenzione si conteggia dal solo canone, senza l’incidenza della rendita.
Aventi diritto / Beneficiari
Hanno diritto al canone sovvenzionato gli inquilini che risiedono:
- in un alloggio a canone agevolato,
- in un’unità abitativa (destinata al soddisfacimento temporaneo delle esigenze abitative delle fasce di popolazione meno abbienti),
- in un alloggio a locazione finalizzata (alloggio per anziani, alloggio assistito, alloggio per disabili ...),
- in un alloggio a canone di mercato,
- in un alloggio per portinai.
Limite reddituale
Il limite reddituale per il riconoscimento del diritto al canone sovvenzionato è rappresentato dal reddito accertato del locatario e dei conviventi indicati nel contratto di locazione, il quale non supera il loro reddito minimo, aumentato del 30 % del reddito accertato e dell’importo del canone agevolato, oppure – in caso di alloggi a canone di mercato e di alloggi per portinai – dell’importo riconosciuto del canone agevolato.
Quota della sovvenzione
Nel determinare l’ammontare della sovvenzione si tiene conto della mensilità netta del canone senza l’incidenza dell’ubicazione dello stabile. Si prende in considerazione la metratura effettiva dell’alloggio, comunque non superiore alla superficie adeguata in rapporto al numero degli utenti, di cui al regolamento per il riconoscimento del diritto al canone sovvenzionato. Al locatario avente diritto al canone sovvenzionato la sovvenzione è fissata all’importo della differenza tra il canone agevolato e il reddito accertato diminuito del reddito minimo e del 30 % del reddito accertato. La sovvenzione può arrivare fino ad un massimo dell’80 % del canone agevolato.
L’erogazione della sovvenzione decorre dal mese successivo all’inoltro della relativa richiesta e si riconosce per il periodo di un anno, ovvero – nel caso in cui la locazione sia stipulata per un periodo più breve – fino alla scadenza del relativo contratto.
- La sovvenzione del canone agevolato può ammontare fino ad un massimo dell’ 80 % del canone agevolato. L’affittuario corrisponde al proprietario l’importo ridotto del canone, mentre la quota della sovvenzione viene versata direttamente al proprietario.
- La sovvenzione del canone di mercato è riconosciuta ai locatari degli alloggi a canone di mercato il cui reddito è entro il limite fissato per l’ottenimento in affitto di un alloggio a canone agevolato, e che nel comune di residenza hanno partecipato al bando alla locazione di un alloggio a canone agevolato, tranne che nel loro comune di residenza tale bando non ci sia stato da più di un anno. L’affittuario riceve la sovvenzione e corrisponde al proprietario l’importo intero del cenone.
La sovvenzione del canone di mercato è l’importo mensile corrispondente alla differenza tra il canone di mercato riconosciuto e il canone agevolato riconosciuto. Nel conteggio del canone di mercato riconosciuto si tiene conto dell’importo massimo del canone di mercato per 1 mq. di superficie abitabile, applicato nelle varie circoscrizioni statistiche (12 circoscrizioni – da un minimo di 4 fino ad un massimo di 7 euro/mq.). Quando l’importo effettivo del canone di mercato è inferiore a quello riconosciuto, si prende in considerazione il canone effettivo. Oltre alla sovvenzione in oggetto, agli affittuari degli alloggi a canone di mercato e degli alloggi per portinai si riconosce il diritto alla sovvenzione fino all’importo riconosciuto del canone agevolato, secondo le modalità determinate per la sovvenzione del canone agevolato (vale a dire fino ad un massimo dell’80 % del canone agevolato).
Sovvenzione in caso di alloggi per portinai: la sovvenzione si riconosce ai portinai i cui contratti di affitto per gli alloggi in oggetto siano stati stipulati precedentemente all’entrata in vigore della Legge sull’edilizia abitativa ossia prima del 19. 10. 1991, che ancora vivono nell’appartamento e continuano a prestare il servizio di portinaio-custode, oppure non prestano più tale servizio perché in pensione o per cause non attribuibili alla loro volontà, e affittano l’appartamento in oggetto a canone di mercato. In seguito alla morte dell’affittuario di un alloggio per portinai, il diritto alla sovvenzione si riconosce anche al coniuge o partner extraconiugale. La sovvenzione per un alloggio per portinai si conteggia in modo identico alla sovvenzione per un alloggio a canone di mercato.
A decorrere dal 01. 12. 2011 le richieste si inoltrano presso il Centro di assistenza sociale avente sede nel comune di residenza del richiedente. Le richieste si possono trasmettere di persona, per posta, o in forma elettronica tramite il portale web “e-uprava”.
Il richiedente interessato a cambiare l’alloggio, per via del numero aumentato dei membri del nucleo familiare o per impossibilità di corrispondere il canone di affitto, può presentare la relativa richiesta al FAP-CCC. La richiesta si inserisce nell’elenco degli interessati allo scambio di alloggi di proprietà del FAP-CCC; l’elenco è affisso sull’albo del Fondo.
Lo scambio fra alloggi di proprietà del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria è possibile anche se sia l’affittuario stesso a trovare, tra gli alloggi di proprietà del Fondo, un alloggio sostitutivo adatto, a patto che anche l’affittuario dell’altro alloggio concordi con lo scambio e che siano adempite le altre condizioni di cui al Regolamento sulla locazione degli alloggi a canone agevolato (Gazzetta Ufficiale della RS n. 14/04 e successive modifiche). La richiesta di autorizzazione dello scambio di alloggi va indirizzata al FAP-CCC. La richiesta viene trattata solo se il richiedente ha provveduto a pagare il canone di affitto e le spese d’esercizio.
In caso di morte del locatario dell’alloggio a canone agevolato, il proprietario dell’alloggio ha il dovere di stipulare la locazione alle medesime condizioni con il coniuge ovvero partner extraconiugale del locatario, oppure con uno dei familiari che al momento del decesso del locatario effettivamente viveva nell’appartamento, aveva la residenza notificata all’indirizzo dell’appartamento in oggetto ed era elencato nel contratto di locazione.
La richiesta di stipulazione della locazione in seguito alla morte del locatario va indirizzata al FAP-CCC.
In linea di principio, gli alloggi a canone agevolato non sono in vendita.
Il FAP-CCC opta per la vendita solo in caso di alloggi molto vecchi che necessitano di una ristrutturazione completa; la proposta deve partire dal locatario (Domanda di acquisto dell’alloggio). La vendita della singola unità immobiliare deve essere inclusa nel piano delle vendite il quale, all’atto di approvazione del piano gestionale e finanziario, è stato approvato prima dal Consiglio di controllo del FAP-CCC e poi dal Consiglio comunale.
In caso di vendita, il prezzo si fissa sulla base dell’estimo giudiziario. L’intero prezzo pattuito va pagato all’atto di firma del contratto.
Il locatario presenti al FAP-CCC la richiesta sull’apposito modulo (Domanda di esecuzione di riparazioni nell’appartamento); nella richiesta descriva dettagliatamente il problema. In base alla richiesta ricevuta i servizi professionali faranno un sopralluogo all’appartamento e disporranno i necessari provvedimenti.
La costruzione di un muro divisorio, come qualsiasi altro intervento nell’appartamento, va preceduta dall’acquisizione dell’autorizzazione del proprietario. Per ottenere l’autorizzazione il locatario compili il relativo modulo (Richiesta di autorizzazione all’apporto di modifiche all’appartamento).
Il conteggio di tutti i lavori di manutenzione procede in virtù del Regolamento sugli standard di manutenzione di case d’abitazione e alloggi (Gazzetta Ufficiale della RS n. 20/04).
Il locatario dell’alloggio può decidere di rimuovere l’allaccio gas. L’intervento va preceduto dall’acquisizione dell’autorizzazione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria in qualità di proprietario dell’immobile. Nell’autorizzazione il proprietario specifica in che modo ed a opera di chi l’allaccio può venir rimosso.
In caso di sgombero dell’appartamento il locatario dovrà provvedere a spese proprie al ripristino dell’allaccio gas. Sono a carico del locatario pure le spese di rimozione dell’allaccio.